Art. 6.
(Forme di rappresentanza regionale e programmazione per i giovani).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rappresentanze giovanili sul territorio, definendone i requisiti, le modalità di insediamento ed i poteri, e garantendo altresì a dette rappresentanze, pur nel limite delle proprie attribuzioni, piena autonomia finanziaria e gestionale.
      2. I rappresentanti regionali nel CNG sono indicati dalle rappresentanze di cui al comma 1 ed eletti democraticamente dall'assemblea ovvero nominati, su mandato della stessa assemblea, dai giovani componenti l'ufficio di presidenza.
      3. Le regioni, nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili, ai

 

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sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono, d'intesa con la rappresentanza regionale dei giovani, alla programmazione degli interventi finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3. A tale fine le regioni attivano forme di concertazione con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare una percentuale della quota del Fondo di cui all'articolo 3 ad esse riservata, per il funzionamento dell'organismo di rappresentanza regionale dei giovani e delle eventuali strutture costituite a livello locale per le finalità di cui alla presente legge.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 15 marzo di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, e per conoscenza al CNG, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.